il decreto legislativo n.111 del 17.3.95 di attuazione della
Direttiva 90/314/CEE dispone a protezione del consumatore che
l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico,
cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione
amministrativa all’espletamento delle loro attività
(arte.3/1 lett. A d.Igs.111/95).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto
di vendita di pacchetto turistico ( ai sensi dell’arte. 6 del
d.Igs. 111/95) che è documento indispensabile per accedere eventualmente
al Fondo di Garanzia di cui all’arte. 17 delle presenti Condizioni
generali di contratto.
La nozione di “pacchetto turistico” ( arte 2/1 d. Igs
111/95) è la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti
od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore
alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente
almeno una notte:
trasporto;
alloggio;
servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.