A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio
di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale
di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: - art. 1, n.3
e n.6; - artt. da 17 a 23; - artt. da 24 a 31, per quanto concerne
le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla
vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole
delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.
9: art. 10 1° comma; art.11; art. 15; art. 17.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente
la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto
di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto
di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.)