L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità
di fornire per qualsiasi ragione , tranne che per un fatto proprio
del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati
in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative,
senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora
le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora
non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata
dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo
di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente
alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste
e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.